Cronaca

Referendum costituzionale, tutte le informazioni: guida al voto a Cesena

Il 4 dicembre gli italiani sono chiamati alle urne per approvare o bocciare con un sì o con un no il referendum confermativo sulla Riforma costituzionale

Il 4 dicembre gli italiani sono chiamati alle urne per approvare o bocciare con un sì o con un no il referendum confermativo sulla Riforma costituzionale approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi del Parlamento. Se vincesse il "sì", la Riforma Boschi entrerebbe in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ma la maggior parte delle disposizioni troveranno applicazione dalla prossima legislatura. Con la vittoria del “no” resta l’assetto attuale.

PER COSA SI VOTA - La riforma costituzionale modifica 49 articoli della Costituzione, riformando completamente il Senato e l'organizzazione del Parlamento e il titolo V relativo alla disciplina delle Regioni, abolisce le Province e abolisce il Cnel.

NESSUN QUORUM - Per il referendum confermativo non è richiesto il quorum di validità.

QUANDO SI VOTA - Si vota domenica 4 dicembre, dalle 7 alle 23. Bisogna recarsi al proprio seggio con tessera elettorale e documento di identità. Alle urne sono chiamati circa 51 milioni di elettori di cui 3,5 milioni all’estero che votano in anticipo per posta. 

COME SI VOTA - Il referendum del 4 dicembre è confermativo di una legge costituzionale approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi del Parlamento. Per il referendum confermativo non è richiesto il quorum di validità, ovvero il voto del 50% più uno degli aventi diritto come nel caso richiesto da un referendum abrogativo. Quindi a prescindere dal numero di partecipanti, vincerà l’opzione (Sì o No) che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Bisogna apporre una croce sulla casella del ‘sì’ oppure su quella del ‘no’. 

Nella scheda è posto il quesito: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 88 del il 15 aprile 2016?".

IL VOTO A CESENA ==> continua

I SEGGI - A CESENA -  I seggi a Cesena sono 98 + 5 speciali nei luoghi di cura. gli elettori interessati alla consultazione referendaria sono complessivamente 74.562, di cui 38.890 donne e 35.672 uomini. Ci sono poi 3368 cesenati (di cui 1636 femmine e 1732 maschi) residenti all’estero e che potranno votare per corrispondenza. Per votare è necessario presentarsi al proprio seggio con la tessera elettorale (assolutamente indispensabile) e un documento d’identità, anche scaduto, purché la persona risulti riconoscibile. E' accettata anche l'identificazione da parte del personale in servizio ai seggi o da persone conosciute dal personale dei seggi. Tranne i casi particolari tassativamente previsti dalla legge, l’elettore può votare nel seggio solo se risulta compreso nella lista elettorale a disposizione del presidente di seggio. Per verificare in quale seggio si deve andare a votare, sul sito del Comune è disponibile il servizio “Dove vado a votare”.

TESSERA ELETTORALE - In caso di smarrimento della tessera elettorale va richiesto un duplicato all'Ufficio Elettorale comunale (tel. 0547.356235), che nei due giorni precedenti il voto (venerdì e sabato) sarà aperto dalle 8 alle 19, mentre domenica sarà aperto negli stessi orari di apertura dei seggi (7-23) Per richiedere la tessera elettorale basterà presentarsi all’Ufficio Elettorale con un documento di identità e fare richiesta verbale. I duplicati possono essere richiesti sia per sé, sia per i familiari conviventi, e vengono rilasciati immediatamente. L’Ufficio Elettorale si trova in piazzetta Cesenati del 1377 (ingresso Anagrafe).

SERVIZIO DISABILI - Per i disabili è previsto un servizio di trasporto al seggio. Per prenotarlo occorre telefonare all'Ufficio Elettorale del Comune (tel. 0547/356270 - 356260) entro le ore 18 di sabato. Il servizio non comprende l'accompagnamento, ma solo il trasporto da abitazione a seggio e viceversa. L'esigenza di un accompagnatore va segnalata.

VOTO ASSISTITO - Gli elettori affetti da grave infermità fisica (per esempio: cecità, impossibilità di usare gli arti superiori e altro), che hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono chiedere al Comune di iscrizione elettorale l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale. Occorre presentare all'Ufficio Elettorale insieme alla tessera elettorale la certificazione rilasciata dall'Ausl che attesta l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. Il Servizio di certificazione viene effettuato presso gli ambulatori del Dipartimento di Sanità Pubblica negli orari abituali e domenica 4 dicembre nella sede di Corso Cavour 180, dalle 10 alle 13. Per gli elettori non vedenti la certificazione sanitaria può essere sostituita dal libretto nominativo di invalidità civile che attesta la condizione di non vedente.

LE NOVITA' PROPOSTE DALLA RIFORMA BOSCHI ==> continua

LE NOVITA' PROPOSTE DALLA RIFORMA BOSCHI

La riforma costituzionale, approvata in via definitiva dalla Camera, modifica 49 articoli della Costituzione, riformando completamente il Senato e l'organizzazione del Parlamento e il titolo V relativo alla disciplina delle Regioni. Fra le principali novità del ddl Boschi: il nuovo Senato composto da 100 membri, che rappresenterà le istituzioni territoriali e avrà compiti diversi dalla Camera dei deputati; la scomparsa della legislazione concorrente tra Stato e Regioni; l'abolizione di Province e Cnel.

Il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni differenti. Solo alla Camera, che rappresenta la Nazione e resta composta da 630 deputati, spetta la titolarità del rapporto di fiducia e la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del governo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni territoriali.

I nuovi senatori saranno 100, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori di nomina presidenziale. I membri del nuovo Senato saranno scelti "in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi", secondo le modalità che verranno stabilite con una legge che verrà varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Le regioni avranno altri 90 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa nazionale. I cinque senatori di nomina presidenziale non saranno più in carica a vita ma saranno legati al mandato dell'inquilino del Colle, ossia sette anni e non possono essere rinominati. Restano invece senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ai senatori resta l'immunità parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che spetta loro in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L'indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione. Resta l'indennità per i senatori a vita. Garantito anche ai senatori l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per i trattati con l'Unione europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dall'Aula di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciar solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Modifica nella maggioranza parlamentare necessaria a deliberare lo stato di guerra: per l'ok, che con la riforma spetterà alla sola Camera dei deputati, servirà la maggioranza assoluta dei voti e non più solo quella semplice.

Le novità riguardano le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali sarà richiesta la raccolta di 150mila firme invece di 50mila ma si stabilisce anche che la deliberazione della Camera sulla proposta deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai regolamenti parlamentari.

La Riforma Boschi introduce in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo ma spetterà alle Camere varare una legge che ne stabilisca le modalità di attuazione. Con la Riforma Boschi cambia il quorum per l'elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre votazioni resta due terzi dei componenti l'assemblea. Dalla quarta si abbassa a tre quinti dei componenti dell'assemblea e dalla settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica 'ad interim'. La Riforma Boschi introduce una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni. 

Con la Riforma Boschi i cinque giudici della Consulta di nomina parlamentare verranno eletti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due, ai deputati tre. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.

Con la Riforma Boschi viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene introdotta una 'clausola di supremazia', che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Con la Riforma Boschi viene integralmente abrogato l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Viene prevista la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti.

Con la Riforma Boschi dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall`approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. 
 


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